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Start up innovativa – nuovi progetti imprenditoriali

50% per progetti imprenditoriali nuovi e innovativi

La Start up innovativa è lo strumento ideale per chi vuole avviare un’attività innovativa.

Il principale vantaggio di questa scelta è costituito dal credito d’imposta che spetta a chi investe nel capitale di queste società: tale agevolazione è pari al 50% del capitale versato.

Lo status di Start up innovativa consente un accesso privilegiato a molte risorse e può essere mantenuto per 5 anni a partire dalla data di costituzione.

Soggetti beneficiari

Persone fisiche e giuridiche che hanno costituito o che intendono costituire una Start up innovativa sotto forma di società di capitali.

La nuova società dovrà avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico.

Panoramica

La Start up innovativa è un’impresa ad alto contenuto tecnologico con forti potenzialità di crescita.

Il D.L. 179/2012 ha introdotto alcune misure specifiche a sostegno di tale tipologia di impresa con lo scopo di favorire l’innovazione e di promuovere una strategia di crescita sostenibile.

In risposta all’emergenza Covid-19, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto “Rilancio”) ha rafforzato tali misure.

Le Start up innovative possono godere dei benefici previsti entro i 5 anni dalla loro costituzione; trascorso tale periodo di tempo hanno la possibilità di trasformarsi in PMI innovative, senza perdere i benefici disponibili.

Start up innovativa: 14 motivi in più per sceglierla

  • Costituzione digitale della Start up: possibilità di redigere atto costitutivo e statuto mediante procedura online.
  • Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di Start up innovative: per gli investitori che effettuano investimenti in capitale di rischio di Start up innovative è disponibile un importante sgravio fiscale, così configurato:
    • per le persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda Irpef pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro (misura modificata dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 cd. Decreto “Rilancio”);
    • per le persone giuridiche, deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.
  • Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI: si tratta di un fondo a capitale pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia copre fino all’80% del credito erogato dalla banca, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro. La garanzia è concessa in forma:
    • Automatica: il Fondo non esegue alcuna valutazione di merito dei dati di bilancio della Start up, affidandosi alla due diligence effettuata dall’istituto di credito che ha in carico l’operazione;
    • Prioritaria: le istanze provenienti da Start up innovative o incubatori certificati vengono valutate più rapidamente rispetto a quelle ordinarie;
    • Gratuita: non sono previsti costi per l’accesso al Fondo.
    • Inoltre, l’istituto di credito coinvolto non può richiedere garanzie reali, assicurative o bancarie sulla parte del finanziamento coperta da garanzia pubblica.
  • Smart & Start Italia: erogazione di un finanziamento a tasso zero per progetti di sviluppo imprenditoriale con un programma di spesa di importo compreso tra 100mila e 1,5 milioni di euro. Il finanziamento copre, senza alcuna garanzia, fino all’80% delle spese ammissibili; questa percentuale può salire al 90% se la Start up è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 36 anni, oppure se tra i soci è presente un esperto col titolo di dottore di ricerca italiano (o equivalente) che lavora all’estero e vuole rientrare in Italia. Le Start up con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono godere di un contributo a fondo perduto pari al 30% del mutuo e restituire così solo il 70% del finanziamento ricevuto. Il finanziamento va restituito in 10 anni a partire dal 12° mese successivo all’ultima quota di finanziamento ricevuto.
  • Trasformazione in PMI innovative senza soluzione di continuità: in caso di successo, le Start up innovative diventate mature che continuano a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione possono trasformarsi in PMI innovative, passando direttamente dalla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle Start up innovative a quella delle PMI innovative, continuando a mantenere l’iscrizione nella sezione speciale e quindi senza perdere il diritto ai benefici disponibili. Le PMI innovative beneficiano infatti della gran parte delle misure previste per le Start up innovative. Alcune di esse sono applicabili senza nessuna differenziazione tra le due tipologie.
  • Esonero da diritti camerali e imposte di bollo: dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.
  • Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE): l’Agenzia ICE fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia: le Start up innovative hanno diritto a uno sconto del 30% sull’acquisto di beni e servizi a catalogo (esclusi i costi esterni). Inoltre, l’azienda che raggiungerà la soglia di 1.000,00 Euro di spesa (esclusi costi esterni e IVA) per servizi a catalogo acquistati nel corso dell’anno solare, maturerà il diritto a uno sconto del 10% sul costo dei servizi a catalogo che saranno erogati nell’anno successivo.
  • Deroghe alla disciplina societaria ordinaria: alle Start up innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di:
    • creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione);
    • effettuare operazioni sulle proprie quote;
    • emettere strumenti finanziari partecipativi;
    • offrire al pubblico quote di capitale.
  • Disciplina del lavoro flessibile: le Start up innovative sono soggette alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal d.lgs. 81/2015, così come emendato dal d.l. 87/2018. La Start up innovativa può pertanto assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 24 mesi. Tuttavia, all’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dalla norma generale (art. 21). Inoltre, a differenza delle altre imprese, le Start up innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi (art. 23). Entrambe le misure si applicano per un massimo di 4 anni a partire dalla data di costituzione della Start up innovativa.
  • Proroga del termine per la copertura delle perdite: in caso perdite d’esercizio comportino una riduzione del capitale aziendale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo.
  • Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica: le Start up innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, come ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito IVA, l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%.
  • Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: le Start up innovative e gli incubatori certificati possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall’assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi. Inoltre, fatto salvo un minimo previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate ad esempio in base all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale aziendale.
  • Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA: l’esonero riguarda importi fino a 50.000 euro (diversamente dalla normativa ordinaria, che prescrive l’apposizione del visto per importi superiori a 5.000 euro), con rilevanti benefici in termini di liquidità.
  • Fail Fast (procedure semplificate in caso di insuccesso della propria attività): le Start up innovative sono annoverate tra i cd. soggetti “non fallibili”. Nello specifico, in caso di insuccesso, sono assoggettate solo alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l’esonero dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. Inoltre, decorsi 12 mesi dall’apertura della liquidazione, l’accesso ai dati di fonte camerale relativi ai soci e agli organi sociali della stessa è consentito esclusivamente alle autorità giudiziarie e di vigilanza.

Nuove misure

  • Contributi a fondo perduto per acquistare servizi per lo sviluppo delle imprese innovative, da incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. A tale scopo sono state destinate risorse per 10 milioni di Euro.
  • Sostegno al Venture Capital, mediante risorse aggiuntive pari a 200 milioni per l’anno 2020 al Fondo di sostegno al venture capital a sostegno di investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obblighi convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità dell’apporto effettuato a beneficio esclusivo delle Start up innovative e delle PMI innovative.
  • Credito d’imposta in ricerca e sviluppo: le Start up innovative sono equiparate alle università e agli istituti di ricerca, pertanto gli possono essere commissionati progetti di ricerca extra muros.
  • Proroga del termine di permanenza nella sezione speciale del registro imprese (12 mesi): la proroga non rileva ai fini delle agevolazioni fiscali e contributive in vigore.
  • Estensione della garanzia per il fondo centrale di garanzia per le Pmi: è stata riservata una quota pari a 200 milioni di Euro per l’erogazione di garanzie in favore di Start up e PMI innovative, a valere sulle risorse già assegnate al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.
  • Ulteriori incentivi all’investimento in Start up Innovative: sono stati introdotti Incentivi in «de minimis» all’investimento in Start up innovative tramite cui le persone fisiche, per investimenti fino ad un massimo di 100mila Euro per ciascun periodo di imposta nel capitale sociale di una o più Start up innovative o PMI innovative, possono beneficiare di una detrazione IRPEF al 50% sull’ammontare dell’investimento, mantenendo tale investimento per un minimo di 3 anni.
  • Programma Investor Visa for Italy: sono state dimezzate le soglie minime per investimenti da parte di investitori esteri in imprese e Start up innovative:
    • per investimenti in strumenti rappresentativi di società di capitali operanti in Italia e mantenute per almeno 2 anni, la soglia minima di investimento è passata da 1 milione di Euro a 500 mila Euro;
    • per investimenti in Start up innovative, la soglia minima di investimento è passata da 500 mila a 250 mila Euro.
  • Agevolazioni per le Start up Innovative localizzate in zone colpite da eventi sismici: le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 (Smart & Start Italia) riferite Start-up innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono state estese alle Start-up innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

F.A.Q.

Qual è la principale agevolazione delle Start up innovative?

Sicuramente la possibilità di recuperare il 50% del capitale investito nell’azienda. Se ad esempio si versano 50.000 Euro si potrà beneficare di 25.000 Euro di agevolazione in credito di imposta. Non ci sono vincoli di utilizzo del denaro, che può essere utilizzato per qualsiasi spesa.

Riferimenti normativi

Artt. 25-32 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (D.L. Crescita 2.0) convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i.

APPROFONDISCI IN…

Pagina ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico

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